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1609-10-23.A Priuli

All'illustrissimo et eccellentissimo signor colendissimo
Il signor ambasciatore veneto appresso la maestà cesarea
Praga

Illustrissimo et eccellentissimo signor colendissimo

Dovendo io haver più rispetto di non riuscir tedioso a Vostra Eccellenza, che di usare humili parole di soggettione che debbo, le tralasciarò così in questa come nelle altre mie seguenti. Per la passata, qual inviai a drittura per il corriero, non essendo in Vinetia li illustrissimi di casa sua, li diedi qualche aviso particolare nel caso dell'abbate Cornaro2, hora le dirò di più che è arrivato a notizia della santità del pontefice il proclama, al che non ha detto altro salvo che : il caso è gravissimo et crediamo che quei signori si valeranno delli privilegij ch'hanno dalla sede apostolica, con l'assistenza del patriarca. Per la seguente posta haveremo quel che sarà detto della sententia, ma frattanto alcuni considerano quanto facilmente li huomeni perdono la memoria quando loro torna utile. Al pontefice all'hora, quando 1605 nacque controversia sopra il giudicar ecclesiastici, fu risposto per lettere del senato -sotto li 28 marzo 1606- che la Republica ha ricevuto da Dio la potestà di giudicar li delinquenti del suo Stato di qual si voglia conditione, et contra li ecclesiastici rei di delitti enormi l'ha esercitata sempre senza alcuna interruttione, con approbatione delli suoi precessori li cui brevi restano3. La corte non può sentir questo che prìncipi possino punir clerici se non per concessione del papa, il che oltre l'esser falso, non può esser di maggior pregiuditio all'autorità temporale perché, come non sij da Dio ma dal papa, egli la vorrà dichiarare, limitare, restringere et levare anco, se gli parerà; il che anco il presente pontefice ha tentato di fare, dicendo nelli suoi monitorij : per l'abuso siete decaduti… . Et anco nell'occasione presente si crede che tentano intacar qualche cosa perché (ecco) vorrebbono che il processo e la sententia contro l'abbate fosse fatta con l'assistenza4 ; la quale non si doverebbe aggiongere, con tutto che li loro brevi fossero del valore che pretendino, perché in quelli non ricercano che il vicario patriarcale sij presente se non all'esamine del reo, del rimanente agl'altri atti del processo, né alla sententia non lo ricercano; ma qui, essendo il reo assente condennato, non è occorso atto di suo esame. Non possono a Roma trattenersi di non allargare per virtù de que' brevi dando loro tutto quell'avvantaggio che si può dare, non si conclude senon che li avogadori di Comun5 col conseglio de 406 giudicando ecclesiastici chiamino il vicario patriarcale all'esamine del reo, adesso vogliono estender questo al conseglio de X et a tutto il processo. Questa diceria ho voluto scrivere per ogni buon rispetto che ne fosse parlato da quelli del signor nuncio. Li voglio anco aggiongere che un prelato venetiano ha fatto sapere al papa tutti li eccessi comessi dall'abbate suddetto in sua vita et in particolare nella città di Padova dove ha vissuto con qualche libertà, il che forse è nato da buon zelo di quel prelato, ma viene interpretato che sij fatto per diminuir anco la riputatione del fratello et levarsi un concorrente.
Qui passano voci di cose assai grandi di Germania, le quali io scriverò a Vostra Eccellenza acciò ritrovandosi riscontri della verità possi usarle, ché alcune fiate li lontani -come meno osservati- penetrano dove li vicini non possono. Si faranno le nozze del duca di Wirtenberg7 nel principio del mese futuro dove interveranno molti principi in persona et, soto quella copertella, sarà una dieta d'altri negotij che di nozze. Si dice che l'arciduca Ferdinando8 perseveri constantemente nella risposta negativa data alli suoi sudditi et che essi perciò sijno per haver ricorso alli principi et città colegate; che il fratello dell'elettore di Brandeburg9 partirà di Dusseldorf et in luogo suo andarà il marchese d'Hanspach10, che il figlio di Neubourg quasi si ritrova là, habbia qualche intelligenza con i ministri imperiali, che li Stati dell'arciduca o re Mattias trattino qualche cosa per tornar sotto l'imperatore, che la controversia tra hussiti et picardi11 intorno l'accademia sij accomodata et che vi sij qualche conseglio di armarsi di nuovo in Boemia.
Il freddo dell'inverno potrà aggiaciar et forse anco mortificar assai di questi dissegni, over per antiparistasi farli augumentare interioramente et dar fuori con maggior vehemenza a primo tempo, secondo che piacerà alla divina providenza o compassionar le nostre miserie o punir li nostri peccati.
Ma ritornando alle cose d'Italia, sebene il pontefice non ha sentito male il proclama, non possiamo confidare che senti all'istesso successo la sententia, massime perché nella corte non è l'istessa moderatione che in sua santità. Alli prelati par cosa di molta loro degiettione che un prelato tale sij giudicato et vegono che con tal esempio s'apre la via a levarli qualche licenza, onde fremono et il loro lamento potrebbe tirar sua santità in altro parer di quello che ha mostrato havere al primo udito della nuova. Quel che sarà, et che raggioni porteranno, l'avisarò a Vostra Eccellenza per la seguente. Hora facio fine pregando Dio che la favorisca di tutte le sue gratie et le bascio riverentemente la mano.
Di Vinetia il 23 ottobre 1609
Di Vostra Eccellenza illustrissima

Devotissimo servitore
f. Paulo di Vinetia

 

 

 

1. La bibliothèque national Marciana conserve une copie de cette lettre : ms. it. XI, 42 (=6961), f. 3r-4v ; de même la bibliothèque du musée Correr: ms 1135, n°771, f. 371-373.
2. Voir Notices biographiques : Marcantonio *Corner.
3. Voir Corrado Pin, Consulti, op. cit., p. 256-291, Consulto 5 : In diffesa della podestà e uso della Serenissima Republica di giudicar le persone ecclesiastiche.
4. Il s'agit, comme précisé plus haut, de l'assistance du patriarche.
5. L'avogadore di Comune est un magistrat judiciaire qui a pour fonction de défendre les intérets de la communauté vénitienne c'est-à-dire l'ensemble des familles patriciennes. Il doit essentiellement veiller à la constitutionnalité et au respect des lois par les différents conseils et organes de l'Etat, voire depuis le XVe siècle par le doge lui-même.
6. Le tribunal suprême des Quarante ou Quarantia est un organe constitutionnel de la république de Venise —issu des 40 électeurs du doge— qui, depuis 1297, doit surveiller et valider les lois et les nominations émises par le Grand conseil et le sénat. La Quarantia criminale a compétence sur les crimes et délits qui relèvent du droit pénal, la Quarantia civil vecchia a compétence sur les questions de droit civil sur le territoire de la ville de Venise et du Dogado et la Quarantia di civil nuova a compétence sur les questions de droit civil dans le territoire de Terreferme.
7. Le 5 novembre 1609, à Stuttgart, a eu lieu le mariage du duc Johann Friedrich de Wurtemberg (1582-1628) avec Barbara de Hohenzollern (1584-1636), fille de Joachim Friedrich III de Brandebourg et sœur de l'électeur de Brandebourg, Johann Sigismund III.
8. Voir Notices biographiques : Ferdinand II de *Habsburg.
9. Johann Georg Hohenzollern (1577-1624), duc de Jägendorf, est le second fils de Joachim Friedrich III de Brandebourg.
10. Joachim Ernst de Brandebourg-Ansbach (1583-1625) est margrave de Ansbach de 1603 à 1625.
11. Les picards forment une secte radicale, issue du hussisme, partie de Picardie vers 1418 pour s'installer en Bohème dans les régions de Zatec, Pizen et Prague. Elle entre en conflit avec les hussistes et est massacrée par Jan Zizka (1370-1424), commandant des armées du roi Sigismond de Luxembourg, en 1421. Ce terme désigne ensuite des dissidents du hussisme.

Type scripteur
  • Autographe

Scripteur
  • Paolo Sarpi

Chiffrement
  • non chiffrée

Signature
  • f. Paulo di Vinetia

Lieu
  • Venise

Source
  • BNM, ms. it. VII, 172 (=6507), n°21.

Editions précédentes
  • P. Sarpi, 1765, t. VI, lettre II, p. 124,

  • F.-L. Polidori, 1863, I, lettre C, p. 323-326,

  • B. Ulianich, 1961, lettre II, p. 124-126.