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1615-02-06.A Contarini S

All’illustrissimo et eccellentissimo signor colendissimo.
Il signor ambasciator veneto appresso la Santità del sommo pontefice.
Roma1

Illustrissimo et eccellentissimo Signor colendissimo

Non so se incontrerò con la mente di Vostra Eccellenza, in quanto m’adimanda le raggioni del castigar li preti in casi gravi. Ma credendo, che mi richiedi per quello, che occorse già 15 giorni, le dirò, che in quel caso non cade la consideratione del poter castigare, perché non è intervenuto né procura né sententia, né alcun atto giudiciale2 . Ma il fondamento di quella attione appoggia sopra un’altro termine legale, qual è che il principe può far uscir dello Stato suo ogni persona ecclesiastica, et ancho che fosse vescovo, quando li sia sospetto per qual si voglia causa. Et usando questo termine, si ha ancora vantagio in questo, che se fosse pena per delitto, bisognerrebbe dir che delito fosse; così non vi è obligo de dir cosa alcuna, se non: Per li miei rispetti, che né voglio né posso dire, costui non debbe star qui et io non ce lo voglio. Né si può dire che questo sia castigo o pena, come sarrebbe se fosse bandito, che in quel caso converrebbe esplicar il delitto, ma in questo non ci ha da proceder altrimenti che se un patrone di casa ad un solito a conversar in casa sua ordinasse che non vi capitasse più.
La opinione che il principe habbia tal potestà è de celebri canonisti, Innocenzo3 , l’Abbate4 , Felino5 , Dominico di San Geminiano6 et altri, et quello che importa è praticata da tutti li principi. Et con raggioni politiche et nobili potrà esser diffesa, dicendo: Non volete che il principe habbia almeno tanta autorità nello Stato suo quanta il padre di fameglia in sua casa? Se il padre di fameglia non potrebbe governar la sua casa senza questa autorità, come potrebbe il principe governar lo Stato suo ? Nelle suspicioni in cause di buon governo non si debbe dar conto a nessuno perché sarrebbe rivelar li secreti del maneggio; basta assai che il principe sapia appresso Dio et la conscentia sua, che il buon governo ha bisogno di quella provisione, che un altro (seben prudentissimo et dottissimo) non conoscendo l’intimo dello Stato non lo può giudicare. Con queste cose amplificate credo che Vostra Eccellenza potrà otturare ogni bocca.
Li avisi di questa settimana, sino a quest’hora del venere di sera che scrivo questa anticipatamente, non mi sono stati comunicati. Se dimani saranno, et io credi che sia bene dirli alcuna cosa, scriverò un’altra.
L’aviso della morte del generale de giesuiti7 m’ha posto in grand’espettatione, havendo sempre pensato che a quel tempo la società sarrebbe in un grande scacco: se sapranno ò potranno proveder di successore della medesma capacità, faranno aumento inescogitabile; se daranno in persona incapace di reger tanta mole, sicome quella è grandissima così la rovina sarà immensa. Piacia alla Maestà divina di aiutarci, dico noi, perché essi hanno a pregar per sé. Passeranno di gran negotii, et se saranno avisate le arti, et altre male opere, che senza dubio succederanno, dove bisogna, sarà gran frutto.
Io sto con molta curiosità, che mi fa uscir de miei termini, et pregare Vostra Eccellenza quando in questa materia succedi cosa, che meriti, si degni farmi dar qualche aviso per alcuno de suoi. Et facendo fine le bascio la mano.
Di Vinetia, il 6 febraro 1615
Di Vostra Eccellenza illustrissima

Devotissimo e obbligatissimo servitore
Fra Paulo di Venetia

  • 1Au dos du pli, Simone Contarini a noté : Del Frate di 6 di febraro 115. Come il principe possa licentiar dallo Stato suo ogni persona ecclesiastica.
  • 2 Dans le cadre du conflit qui oppose les autorités vénitiennes à Rome, à propos de Ceneda, Sarpi fait ici allusion au cas du curé, Giovanni Civel, qui a été chassé du territoire vénitien pour avoir soulevé le peuple en faveur de l’évêque.
  • 3Innocenzo IV Fieschi (1195-1254), canoniste et pape en 1243. Lors de son conflit avec Frédéric II Hohenstaufen, il a réaffirmé le pouvoir temporel de l’Eglise sur l’Empire : De iurisdictione imperii et auctoritate Romani pontificis.
  • 4 Niccolò Tedeschi (1326-1445) né à Catane et mort à Palerme, OSB surnommé Abbas panormitanus. Il est un juriste, abbé de l’abbaye Santa Maria di Maniace, auditeur de la rote, archevêque de Parlerme (1434) et créé cardinal par l’antipape Félix V (1440). Son principal ouvrage de commentaires juridiques des décrétales est Panormitani prima [—secunda ] in secundum decretalium cum doctis & novis iuris peritorum additionibus, Lugduni, ex off. Typ. Joannes de Cambray alias Molyn, 1531, 15392, 15623. L’éditeur scientifique en est Claude Servain.
  • 5Felino Sandeo (1444-1503) est un canoniste et auditeur de la Rote. Evêque de Lucca, il est l’auteur de Lecturæ sur les Decrétales.
  • 6Domenico da San Gimignano (1375-1424) est un lecteur de droit canon à l’université de Bologne, puis de Sienne et enfin de Florence. Auditeur général de la Chambre apostolique. Il a participé au concile de Pise qui a déposé les deux pontifes : Benoît XIII et Grégoire XII. Il est connu pour ses commentaires des Décrétales : Liber sextus Decretalium.
  • 7Il s’agit de Claudio Acquaviva, mort le 31 janvier 1615, comme Contarini en a avisé la République dans une dépêche du 1er février. Son successeur, Muzio Vitelleschi, sera élu en novembre 1615.

Type scripteur
  • Autographe

Scripteur
  • Paolo Sarpi

Chiffrement
  • non chiffrée

Signature
  • Fra Paulo di Venetia

Lieu
  • Venise

Source
  • BNM, Ms. It. VII, 2097 (=6507), f. 38r-39v.

Editions précédentes
  • BNM, Ms. It. VII, 2097 (=6507), f. 38r-39v.